Quanti di Voi hanno mai sentito parlare di CdR? E chi sa come viene considerata la propria CR dal sistema creditizio? Se a queste domande non trovate risposta immediata, non preoccupatevi: è normale.

Per i non addetti ai lavori la Centrale dei Rischi, conosciuta anche come CR o CdR, è infatti qualcosa di cui si è sentito parlare, magari dal gestore della propria banca, ma di cui non si sa gran che.

Ecco perché in questo articolo risponderò ad alcune delle domande che spesso mi vengono rivolte, per aiutarvi a conoscere meglio la Centrale dei Rischi, come funziona, cosa succede quando la propria CR non risulta in regola e, ancora, qual è la differenza tra la CR Banca d’Italia e la CR Crif.

Centrale dei rischi, l’importanza di conoscerla

La maggioranza delle aziende nel nostro paese, siano esse PMI o Large, ricorrono al sistema bancario e/o al mondo finanziario, fintech incluso, per ottenere credito sotto qualsiasi forma. Ecco quindi che, in questo scenario, risulta fondamentale conoscere l’importanza che riveste la CR per le controparti.

In effetti, non mi stanco mai di ripetere che avere una Centrale Rischi in ordine è di vitale importanza per l’azienda e può fare una enorme differenza tra avere o meno accesso al credito e a quale costo del denaro.

Come sicuramente saprete, ogni banca che riceve richieste per la concessione di un finanziamento o di apertura di un conto corrente, effettua numerosi controlli prima di deliberare l’affidamento o l’apertura del conto.

E non si limita a valutare le informazioni fornite dal richiedente nella documentazione, bensì procede a integrarle con altre desunte da fonti esterne. Proprio queste ultime sono la Centrale dei Rischi (CdR), istituita dal CICR presso la Banca d’Italia, e/o report esterni che controllano la posizione del richiedente, quali ad esempio CRIF o CERVED.

Come è noto, esistono società che offrono informazioni commerciali, consistenti nella valutazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, e nella segnalazione di eventuali rischi relativi a operatori commerciali ed imprenditori. In tale contesto, troviamo CERVED e CRIF sia fra le società che forniscono le informazioni commerciali, sia fra i gestori dei SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie), di cui parlerò oltre.

In sostanza, i report informativi di questi soggetti privati forniscono alla Banca molte informazioni aggiuntive rispetto alla sola documentazione fornita dall’azienda. Ed è importante sottolineare che, tra queste informazioni, vi sono anche indicatori che aiutano a capire seil soggetto richiedente sia o meno un “cattivo pagatore”.

La decisione della Banca viene presa in completa autonomia, ma appare evidente che un cattivo o non corretto comportamento del soggetto nel rispettare puntualmente i propri impegni può, come già detto, fare la differenza tra ottenere o non ottenere nuovo credito o addirittura sentirsi richiedere il rientro dall’affidamento concesso.

Ma non è tutto. Tali sistemi vengono utilizzati sempre più frequentemente anche da Clienti e Fornitori, per valutare lo stato di “affidabilità” di una controparte con cui vogliono entrare in rapporto di affari.

Risulta quindi ormai chiaro che non conoscere la propria Centrale dei Rischi può compromettere seriamente un’azienda. Ma andiamo con ordine.

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Centrale dei rischi: cos’è?

La Centrale dei Rischi fornisce alle banche e/o alle società finanziarie le informazioni relative alla solvibilità degli utenti (sia persone fisiche che giuridiche) e possono essere sia pubbliche (Centrale Rischi costituita presso la Banca d’Italia) che private (Crif, Experian, Ctc).

È uno strumento informativo molto potente (fornisce numerose informazioni) ed è estremamente utile per gli Intermediari (unitamente ad altri elementi di natura qualitativa e quantitativa) nelle fasi di valutazione del merito del credito (istruttoria e delibera) e per l’analisi e la gestione del rischio di credito (monitoraggio).

Inoltre, rappresenta una delle fonti principali che vanno ad influenzare il Rating di una azienda.

Centrale rischi Banca d’Italia

La Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia è un sistema informativo che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie, iscritte nell’albo e/o elenco speciale di cui agli articoli rispettivamente 64 e 107 del Testo Unico.

Gli Intermediari sono obbligati ad inviare le proprie esposizioni di rischio, verso un soggetto, alla Banca d’Italia.

La soglia minima di segnalazione relativa alle posizioni individuali è pari ad € 30.000,00.

Per le segnalazioni a sofferenza invece non c’è alcuna soglia minima di segnalazione.

Le istituzioni creditizie possono così conoscere in ogni istante qual è l’esposizione globale di un soggetto e quindi cautelarsi anche contro i rischi derivanti dalla concessione di fidi multipli ad un unico soggetto da parte di più aziende di credito

Centrale rischi private

Esistono anche altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi denominati Sistemi di Informazioni creditizie (SIC) di natura privata e non gestiti dalla Banca d’Italia. Queste sono, ad esempio: CRIFExperian, Ctc.

Cos’è una visura presso la Centrale Rischi?

La visura centrale rischi è la ricerca di eventuali segnalazioni e/o iscrizioni a carico di un soggetto presenti negli archivi informatici delle principali Società di Informazioni Creditizie (SIC).

Si tratta di vere e proprie banche dati costituite dalle informazioni provenienti dai circuiti creditizi sia bancari che interbancari (i cosiddetti enti finanziatori in genere). In esse vengono raccolte le informazioni a carattere creditizio riguardo la solvibilità sia delle persone fisiche che giuridiche. Non avendo un carattere di obbligatorietà, contengono solo i dati comunicati volontariamente dagli enti eroganti i finanziamenti, tuttavia sono generalmente molto completi e aggiornati.

Ad esempio, CRIF (Centrale Rischi d’Intermediazione Finanziaria) è la società privata, a cui aderiscono le principali banche italiane, che gestisce il SIC, noto anche col nome di Eurisc. Il servizio di visura centrale rischi fornita da CRIF e contiene non solo le segnalazioni di sofferenza intese come mancati pagamenti, ma anche la puntualità degli stessi.

Lo stesso vale anche per Experian Italia, altra società privata, che gestisce il proprio sistema di informazioni creditizie (SIC Experian).

È possibile richiedere accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei Rischi?

È opportuno sapere che qualsiasi soggetto (sia persona fisica o giuridica) può richiedere le informazioni che lo riguardano inoltrando apposita richiesta alla Banca d’Italia, tramite Pec. In tal modo può avere accesso alle medesime informazioni ricevute dagli Intermediari. La richiesta viene evasa dalla Banca d’Italia nel giro di 8/10 giorni ed è totalmente gratuita.

Oppure si può richiedere una visura centrale rischi ad una delle Società citate in precedenza contro il pagamento di un corrispettivo per il servizio offerto.

Chi può avere accesso ai dati di Centrale Rischi?

L’accesso ai dati è consentito:

  • agli Istituti Bancari e Intermediari Finanziari che segnalano le posizioni dei soggetti
  • agli stessi soggetti segnalati
  • alle Autorità preposte al Controllo e agli organi dell’Autorità Giudiziaria.

In base al d.lgs n° 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), gli Intermediari sono esonerati dall’obbligo di acquisire il consenso degli interessati per comunicare i dati alla CR quando il trattamento “è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge”.

Le informazioni creditizie non sono tutelata dalla Legge sulla Privacy?

L’adozione da parte dell’Autorità per la tutela della privacy del provvedimento del 16/11/2004 ha consentito di delineare i casi in cui le informazioni trattate dai sistemi di informazioni creditizie non necessitano di consenso da parte dell’interessato.

Nella fattispecie, l’Autorità per la tutela della privacy ha individuato nelle informazioni creditizie di tipo negativo (quelle, cioè, inerenti a finanziamenti per i quali si sono verificati inadempimenti nei relativi rimborsi) una categoria di dati per la quale non occorre il consenso al trattamento dei dati da parte del soggetto interessato.

I finanziamenti in cui sono presenti unicamente dati di tipo positivo (cioè i rapporti di credito che segnano un andamento regolare del rimborso) necessitano del relativo consenso per poter venire trattati e, di conseguenza, sono revocabili.

Che differenza c’è tra CRIF Eurisc e la segnalazione CR in Banca d’Italia?

È importante sapere che mentre nella CdR Banca d’Italia la posizione del cosiddetto cattivo pagatore viene evidenziata solo a sofferenza conclamata, anche se le avvisaglie di uno stato di tensione finanziaria viene intercettato dalla banca ricevente la segnalazione CR ben prima, nei sistemi SICi dati dei cattivi pagatori sono visibili sin dall’inizio della tensione finanziaria e/o di un reiterato e cattivo comportamento “finanziario”.

Da parte di una Banca, l’appostazione a sofferenza di un credito implicauna valutazione della complessiva situazione finanziaria del debitore. Infatti, non scaturisce automaticamente o solamente da un mero ritardo nel pagamento del debito correlato ad una situazione di illiquidità contingente e non strutturale, bensì si deve essere in presenza di un oggettivo, conclamato e ricorrente stato di difficoltà a far fronte alle proprie obbligazioni.

In CRIF, ad esempio, se un soggetto non paga mai le rate di un finanziamento alle scadenze dovute, viene evidenziato come un cattivo pagatore, indipendentemente dall’importo, fosse anche solo per un piccolo prestito di 100 euro. Il non corretto e puntuale rimborso di un prestito rateale, anche se di importo irrisorio, può pregiudicare la richiesta di un mutuo di consistente cifra.

Va da sé che un tale comportamento agli occhi di una Banca o in generale di un finanziatore, che sta valutando se concedere, aumentare o anche solo rinnovare un finanziamento, non è certamente visto favorevolmente, indipendentemente dall’importo della rata non pagata. È l’atteggiamento che conta. Il mancato rimborso soprattutto di rate legate ad un prestito è sintomo di tensione finanziaria, di mancata capacità di programmazione. È un segnale forte che spesso si traduce nella non concessione del nuovo finanziamenti e/o nel mancato rinnovo dei fidi esistenti.

Una tale segnalazione va comunque a incidere negativamente sul Rating del soggetto.

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L’esame della Centrale dei Rischi è importante per l’Intermediario creditizio e può influenzare il mio Rating?

La risposta a entrambe le domande è: assolutamente sì!

Non tutti sanno infatti che uno degli elementi fondamentali presi in esame nei famosi sistemi di Rating delle banche, soprattutto per le PMI, è proprio la Centrale dei Rischi.

Per gli Intermediari la CdR è fondamentale, proprio per il fatto che in essa confluiscono tantissime informazioni condivise da tutti gli Intermediari partecipanti, e fornisce una fotografia globale dei crediti concessi dall’intero sistema creditizio al soggetto segnalato (impresa, persona, ente) e del loro utilizzo da parte di quest’ultimo.

Un altro elemento rilevante è costituito dal fatto che la segnalazione ha una prossimità temporale molto aggiornata, attesa la brevità che intercorre tra l’accadimento del fenomeno, la sua rilevazione e la distribuzione informativa agli Intermediari.

Infatti:

  • La CdR mostra la situazione del soggetto all’ultimo giorno del mese.
  • Le segnalazioni vanno inviate dagli Intermediari alla Banca d’Italia entro il 25 del mese successivo a quello a cui si riferisce la rilevazione.
  • La Banca d’Italia trasmette il flusso di ritorno agli Intermediari circa 40 giorni dopo la rilevazione del mese a cui si riferisce quindi ad es: le rilevazioni del 28 di febbraio sono disponibile entro il 10-15 di aprile e così via.

Per l’Intermediario ricevente quindi la CdR rappresenta una vera e propria “fotografia”del richiedente, molto puntuale e vicina nel tempo, a differenza ad esempio di quanto rappresenta il bilancio che quando viene consegnato alla Banca mostra una situazione già superata e non aggiornata.

Perché è importante l’esame della Centrale dei Rischi per il soggetto segnalato?

La verifica delle informazioni contenute nella propria CdR permette, al soggetto segnalato, di conoscere lo status complessivo della propria situazione creditizia e/o di controllare l’esattezza delle informazioni registrate in Banca d’Italia e/o nei SIC.

Se, come abbiamo detto la CdR va a contribuire alla formazione del Rating dell’azienda, appare evidente come la consultazione periodica della stessa dovrebbe entrare nelle buone abitudini dell’azienda.

Ciò permette di capire come si viene percepiti dal sistema creditizio e di potere prevedere l’esito di future richieste di finanziamento, nonché di programmare gli interventi più idonei e/o mettere a punto le eventuali azioni correttive necessarie per migliorare la CdR.

Quali informazioni si ottengono dalla Centrale dei Rischi?

Nella visura che la Banca d’Italia fornisce, le informazioni sono suddivise nelle seguenti categorie:

  • Rischi autoliquidanti: finanziamenti che il cliente ha ricevuto, con una fonte di rimborso predeterminata. Si tratta di finanziamenti concessi per consentire alla clientela l’immediata disponibilità dei crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di un terzo. Il rimborso avviene attraverso l’incasso da parte dell’Intermediario di tali crediti (ad es: anticipi su fatture, sconto/anticipi di portafoglio, operazioni di factoring, cessione del quinto dello stipendio, cessioni di credito ai sensi dell’art. 1260 c.c).
  • Rischi a scadenza: finanziamenti rimborsati dal cliente secondo modalità e scadenze prefissate contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata (ad es: mutui ipotecari e/o chirografari, leasing, prestiti personali).
  • Rischi a revoca: sono i finanziamenti (scoperto di conto) che il cliente può utilizzare rispettando i termini contrattuali con la facoltà da parte della Banca di revocare l’affidamento anche in mancanza di giusta causa.
  • Crediti di Firma: si tratta di garanzie prestate per operazioni di natura commerciale o finanziaria. Sono le garanzie che la Banca si impegna a coprire in presenza di inadempimenti di obbligazioni da parte del cliente nei confronti di terzi.
  • Garanzie Ricevute: sono le garanzie personali e reali che il soggetto segnalato fornisce alla Banca a garanzia degli affidamenti concesso ad altro soggetto.
  • Derivati Finanziari: sono i contratti derivati per la copertura di tassi – cambi – materie prime etc. (ad es: swap su tassi d’interesse che prevede che le controparti si scambino a date prestabilite, interessi a tasso fisso contro interessi a tasso variabile calcolati su un capitale di riferimento).

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Aggiornamento dei dati della Centrale Rischi

I dati contenuti nelle centrali rischi vengono aggiornati e/o integrati da parte degli Intermediari su base mensile e devono essere inviati alla Banca d’Italia entro il 25 di ogni mese.

Il flusso di ritorno mensile che l’Intermediario riceve dalla Banca d’Italia contiene:

  • la posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti a nome di ciascun soggetto affidato, per ogni tipologia e categoria di affidamento;
  • l’ammontare degli sconfinamenti: utilizzi oltre il massimale accordato;
  • margini di utilizzo disponibili: differenza tra accordato e utilizzato.

Viene altresì indicato il numero degli enti segnalanti, il numero di richieste di prima informazione pervenute negli ultimi 6 mesi e gli eventuali Intermediari che segnalano il soggetto a sofferenza.

Appare chiaro da quanto sopra come l’Intermediario dispone durante l’analisi del merito creditizio di un soggetto, di una informativa globale e molto dettagliata del soggetto stesso e di come questo si comporta con gli altri Intermediari, ma soprattutto di come gli Intermediari si comportano nei confronti del soggetto segnalato.

Attenzione quindi alle reazioni cosiddette a catena, ossia quei comportamenti che potremmo definire “imitativi” dove si potrebbe assistere nel sistema ad un incremento del credito per imprese già ampiamente assistite oppure ad una riduzione del credito per quelle aziende che registrano una diminuzione degli accordati segnalati in CdR.

Cosa si intende per prima Informazione CR?

Ogni qualvolta un soggetto (azienda o privato) si rivolge ad un nuovo Intermediario, soggetto a segnalazione in Banca d’Italia, per richiedere un nuovo finanziamento, l’Intermediario in questione per prima cosa richiede la cosiddetta “prima informazione CR”.

La prima informazione CR rappresenta una prima vera e propria indagine comportamentale “finanziaria” del soggetto in questione, ma soprattutto rappresenta uno strumento fondamentale nell’analisi del merito creditizio di un soggetto sia esso azienda o privato.

Si tratta infatti di una interrogazione che gli Intermediari richiedono alla Banca d’Italia per interrogare la Centrale dei Rischi del soggetto che stanno esaminando.

Serve per ottenere informazioni sui soggetti che essi non segnalano e che permette loro di conoscere la posizione di rischio globale del soggetto verso il sistema.

La Prima Informazioneserve a ottenereuna fotografia dello stato dei fidi accordati e del loro utilizzo da parte del soggetto sino a 36 mesi precedenti alla richiesta.

Tale informazione può rivelare se, nell’arco del periodo esaminato, ci sono stati degli Istituti che hanno aumentato o diminuito gli affidamenti, se il soggetto è regolare o meno nell’utilizzo degli affidamenti concessi, se sono presenti degli sconfinamenti, quali sono le tipologie di affidamenti utilizzati, se ci sono segnalazioni di crediti in sofferenza e/o di crediti scaduti etc.

Molte segnalazioni, molti (possibili) rischi

Avere troppe segnalazioni di prima informazione, non seguite da nuovi affidamenti, può essere interpretata dagli Intermediari in modo negativo e ciò diminuisce la capacità di accedere al credito da parte del soggetto in questione.

Per quale motivo?

Perché ciò significa che il soggetto si è rivolto a più Intermediari e che, poiché non ha ottenuto nessun aumento dell’accordato (=nuovi affidamenti), la sua azienda presenta degli elementi negativi che hanno allarmatogli Intermediari, convincendoli a non procedere con la delibera del nuovo finanziamento.

Se così fosse, ATTENZIONE!

Dopo avere ricevuto due o tre risposte negative, meglio sospendere temporaneamente la ricerca di nuovi Banche/Intermediari e fare una analisi critica sullo stato della propria azienda. Bisogna fare quelli che io chiamo “i compiti a casa” e cioè capire le motivazioni che hanno portato al rifiuto reiterato, magari facendosi aiutare da professionisti capace di interpretare questi segnali.

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Dati errati in Centrale dei Rischi

Può capitare che ci siano delle errate segnalazioni in Centrale Rischi da parte degli Intermediari.

Si potrebbe trattare di Accordati NON resi operativi (in attesa magari della raccolta di una garanzia) con contemporanei utilizzi degli affidamenti e conseguente segnalazione di sconfinamento, oppure di mancata sospensione di piani di ammortamento concessa a seguito di moratoria su finanziamenti a medio-lungo-termine e/o leasing non adeguatamente segnalati.

Le errate segnalazioni possono comportare serie conseguenze sui soggetti interessati e sono più frequenti di quanto si possa pensare.

Gli Intermediari devono rispettare scrupolosamente le norme e i termini di segnalazione e sono tenuti a controllare le segnalazioni trasmesse alla CR e ricevute da quest’ultima e a rettificare le segnalazioni errate (sia correnti che pregresse) in caso di errore.

Io consiglio sempre di controllare periodicamente la propria CR e nel caso si rilevassero errori di segnalazione, il soggetto può (o meglio deve) contestare i dati segnalati e richiederne la rettifica, direttamente all’Intermediario (banca o altro) oppure può richiedere alla stessa Banca d’Italia di far correggere i dati ai soggetti segnalanti.

 

Sofferenza Bancaria: che conseguenze può avere una segnalazione in Centrale Rischi?

Con una segnalazione di sofferenza anche di importo non particolarmente rilevante l’accesso al credito è precluso. I crediti in sofferenza e i passaggi a perdita di sofferenze vengono segnalati a prescindere dall’importo.

Inoltre, se anche la posizione dovesse venire successivamente coperta facendo venire meno l’obbligo di segnalazione, questo non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative ai mesi precedenti. Nel momento in cui un Intermediario rileva la segnalazione a sofferenza anche se riferita al passato, non concede alcun affidamento.

 

Va pertanto evitata assolutamente.

Mi permetto di aggiungere che poiché spesso la sofferenza rappresenta il culmine di una tensione finanziaria che generalmente si presenta mesi se non addirittura anni prima, sarebbe consigliabile alle prime avvisaglie capire quali sono le cause che stanno causando la tensione finanziaria ed attivarsi per cercare di affrontarle e risolverle.

Gli utilizzi in Centrale Rischi hanno un peso nella valutazione del merito creditizio

Nella valutazione del merito di credito le Banche e in generale tutti gli Intermediari finanziari attribuiscono una forte valenza al comportamento del soggetto nel corretto utilizzo degli affidamenti.

Situazioni di tensione negli utilizzi possono generare degli alert e conseguentemente un peggioramento del Rating.

Se poi tali situazioni persistono, portano ad un deterioramento degli indicatori finanziari che spesso si traduce nella possibile revoca degli affidamenti, generalmente seguita a cascata dalla revoca da parte anche delle altre banche affidanti, rischiando così di pregiudicare ulteriormente e a volte irrimediabilmente l’equilibrio economico finanziario dell’azienda.

Io consiglio sempre di prestare la massima attenzione all’utilizzo delle linee rispetto all’accordato.

Vediamo quali sono le percentuali indicative che denotano tensione negli utilizzi:

  • Linee AUTOLIQUIDANTI

Un utilizzo costantemente uguale o superiore al 100% dell’accordato è indice di tensione. Magari semplicemente dovuto al fatto che la società ha aumentato il fatturato e non ha avuto un contestuale aumento degli affidamenti e/o ha allungato i propri tempi di incasso, ma in ogni caso è una situazione da affrontare e da risolvere rapidamente.

  • Linee a REVOCA

In questa categoriaviene segnalato il fido per scoperto di conto corrente. Generalmente questa tipologia di affidamento non è mai ben vista dagli Intermediari in quanto esprime l’effettivacarenza di liquiditàda parte del soggetto. Quando l’utilizzo si attesta tra il 75% e il 90% ci si trova di fronte ad una tensione definita “media” per passare a una tensione “forte”se l’utilizzo supera costantemente il 90%. Inutile dire che utilizzi cosi detti “A TAPPO” o addirittura in sconfinamento sono segnali inequivocabili che il soggetto ha una chiara tensione finanziaria.

L’analisi dell’Accordato e dell’Utilizzato in Centrale dei Rischi permette di verificare i margini di disponibilità che il soggetto gode sul sistema creditizio. Più ampia la disponibilità maggiore è la tranquillità dell’azienda (e dell’Intermediario) di potere fare fronte a temporanee esigenze di liquidità derivanti da squilibri finanziari di breve termine.

Una variazione significativa nel numero dei soggetti segnalanti, la modifica della durata o della tipologia di affidamento (da revoca a temporaneo, da cassa a smobilizzo di crediti, da non garantito a garantito etc.) possono essere interpretati dagli Intermediari come i primi segnali della volontà di procedere ad un contenimento della propria esposizione per ridurre il rischio in caso di insolvenza del soggetto.

Analisi della propria Centrale dei Rischi: meglio iniziare subito!

Alla luce di tutto quanto sopra detto appare evidente come una Centrale dei Rischi con utilizzi elastici, senza sconfinamenti, con un ricorso minimo alle linee a revoca (scoperto di conto) a favore invece delle linee autoliquidanti (anticipo fatture e/o ricevute bancarie e/o SDD), permette al soggetto segnalato di ottenere un buon punteggio; punteggio che concorre alla formazione del proprio Ratingcomplessivo.

Concludo con l’affermare, senza paura di essere smentita, che l’analisi della CR oggi, più di ieri, è uno strumento che l’azienda deve conoscere ma soprattutto interpretare e monitorare periodicamente.

Presentarsi alla Banca con una Centrale dei Rischi riclassificata e/o rielaborata usando tecniche bancarie fornisce all’Intermediario bancario o finanziario la consapevolezza che il cliente presidia correttamente una delle aree più delicate della propria azienda.

Fornire informazioni trasparenti, tempestive e puntuali diventa un “MUST” per l’azienda.

In fondo, anche nel mondo della finanza, prevenire è meglio che curare!