L’espressione Società Benefit si riferisce ad uno status di enti for profit che perseguono, accanto allo scopo tipico della divisione degli utili, finalità ulteriori di beneficio comune, volte ad ottenere un impatto positivo sull’ambiente e sulla società civile e che intendono operare in modo sostenibile e trasparente.
Mutuate dagli Stati Uniti (B Corporations), c’è chi le definisce uno strumento per “reinventare il capitalismo con l’economia positiva”, per superare la barriera tra profit e non profit, nell’ottica di creare nuovi modelli di un’economia sociale di mercato che risponda ad una crescente domanda di welfare.

Le Società Benefit in Italia: riferimenti normativi

Le Società Benefit costituiscono una nuova forma giuridica societaria introdotta nell’ordinamento giuridico italiano con la legge del 28/12/2015, articolo unico, commi 376-384 (Legge di Stabilità 2016), con efficacia dal 01 gennaio 2016.

Il comma 376 le definisce come società che:
“..nell’esercizio di  una  attivita’  economica,  oltre  allo  scopo  di dividerne gli utili, perseguono una o  piu’  finalita’  di  beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente  nei confronti di  persone,  comunita’,  territori  e  ambiente,  beni  ed attivita’ culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.” 

Con tale innovazione giuridica, il legislatore italiano, primo in Europa e primo al mondo al di fuori degli Stati Uniti (che hanno coniato il concetto di Benefit Corporation), ha contribuito ad arricchire e diffondere il pensiero della Responsabilità Sociale di Impresa (RSI o più comunemente CSR), in sintonia con la linea adottata dalla Comunità Europea.

Il salto concettuale e giuridico della nuova forma societaria è che la responsabilità civile non è più una pura decisione discrezionale dell’imprenditore (illuminato), ma è la stessa compagine sociale che, in sede di costituzione o modifica statutaria, decide di vincolare l’impresa ad una missione di beneficio comune a lungo termine, misurabile e quantificabile, che costituisce un obbligo di natura giuridica e che si affianca in modo ufficiale all’obiettivo del profitto.
Un salto evolutivo del concetto di capitalismo, che si spoglia in questo modo delle accezioni negative di utilitarismo e aridità in cui spesso è incasellato.

È da sottolineare che, anche a livello giuridico, le Società Benefit non fanno parte degli Enti del Terzo Settore (istituzioni non profit in generale), ma costituiscono una trasformazione “arricchita” delle tipologie di imprese for profit già contemplate dal diritto societario italiano. All’obiettivo della redditività aggiungono cioè una mission di impatto positivo sulla società che viene salvaguardata per legge anche in caso di aumenti di capitale, quotazioni in borsa, passaggi generazionali, “istituzionalizzando i valori, la cultura, i processi e gli standard elevati messi in atto dalla fondazione imprenditori.”.

Un’ultima precisazione: le Società Benefit non costituiscono un nuovo tipo di società. Lo stesso comma 377 della sopra citata legge indica che possono perseguire una o più finalità di beneficio comune ciascuna delle società di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile, e quindi le società di persone e le società di capitali 1.


1 Come si può riconoscere una società benefit dalla sua ragione/denominazione sociale?
Il comma 379 della legge istitutiva delle Società Benefit  stabilisce che  la Società Benefit possa inserire all’interno della sua denominazione sociale le parole «Società benefit» o l’abbreviazione «SB» (per es. ALFA Srl Società Benefit”, “ALFA Srl SB”, “BETA SpA Società Benefit”, “BETA SpA SB”) e utilizzare tale denominazione nelle comunicazioni verso terzi e nella propria documentazione ufficiale.

Perché investire in una Società Benefit?

IMMAGINE e VALORE REPUTAZIONALE
Indubbiamente il cappello sostenibile e responsabile che le Società Benefit decidono di adottare porta con sé un’accezione di positività, attenzione, sensibilità che si aggiunge all’immagine e al valore reputazionale dell’azienda.
Diventano sinonimo ulteriore di trasparenza, correttezza, di una scala valoriale che va oltre il mero interesse economico e abbraccia bisogni e coinvolgimento di tipo sociale.
A partire dai consumatori consapevoli, attenti alla sostenibilità, al biologico, al commercio equo, ecc. (fortunatamente in costante crescita), gli stakeholder esterni avranno un occhio di riguardo, e ciò determinerà effetti virtuosi trascinati a cascata, dal fatturato, alla fedeltà dei fornitori di uguale sensibilità, ma non solo.

VISION E MISSION
L’adozione di una forma giuridica formale fornisce la sicurezza, da parte di soci, che l’impresa continuerà a dar conto, nel tempo ed in maniera trasparente, della sua missione anche con riferimento alle finalità di beneficio comune.

MAGGIORI CAPITALI DI INVESTIMENTO
Le Società Benefit stanno raccogliendo capitale di rischio da investitori di primario livello all’estero e in Italia. Le imprese che hanno un focus dedicato al loro impatto sociale e ambientale stanno attirando sempre più l’interesse degli investitori, anche istituzionali, che le reputano innanzitutto più trasparenti relativamente ai rischi non finanziari e quindi di medio-lungo termine, un plus quindi in termini di going concern.
Gli stessi investitori – spinti anche dall’onda lunga dei consumatori finali che vogliono investimenti finanziari “sostenibili” per il loro risparmio – sono poi sempre più attenti a temi di governance sociale ed ambientale, nonché di gestione lungimirante del capitale umano.
Infine le Società Benefit sono considerate entità in cui l’imprenditore protegge in modo strutturato e condiviso la propria mission, assicurandone continuità.

TALENTI – MOTIVAZIONE – PRODUTTIVITÀ
Varie indagini internazionali hanno dimostrato che le società con maggiore coinvolgimento e impegno sociale attraggono personale con maggiore condivisione di valori e motivazione. Ciò genera un circolo virtuoso, per cui si genera fedeltà all’azienda, maggiore motivazione e quindi incremento della produttività.
Fra gli altri, uno studio di Hewitt Associates ha rilevato che “le aziende con livelli più elevati di coinvolgimento dei dipendenti sovraperformano il mercato azionario di quasi il 20%”.
Anche Deloitte si è soffermata sul tema, con focus sulla generazione dei futuri manager: “I Millennial rappresentano oggi il 50% e diventeranno il 75% della forza lavoro entro il 2025; il 77% di essi afferma che “lo scopo dell’azienda è il motivo principale per cui scelgo un certo datore di lavoro.” La Società Benefit assicura ai futuri talenti che l’azienda è legalmente impegnata nel perseguire una missione di impatto positivo.’ – Deloitte Millennial Survey

OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI NEL LUNGO PERIODO
Le SB, fra le finalità proprie, perseguono anche un impatto positivo a livello ambientale. Ciò porta indiscutibilmente a decisioni organizzative virtuose volte a porre in essere processi e procedure di riduzione degli sprechi e dei consumi, con conseguente correlato risparmio in termini di costi.

VANTAGGI FISCALI
Il Decreto Rilancio (07/2020) ha contemplato alcuni vantaggi fiscali a supporto delle Società Benefit, al fine di rafforzarne la presenza nella rete economica italiana. In particolare, stabilisce un credito d’imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in Società Benefit sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore (19 luglio 2020) della legge di conversione del decreto al 31 dicembre 2020.
Un ulteriore beneficio a favore delle Società Benefit è previsto nel Decreto Legge fiscale (emendamento all’art. 49 del DDL 2220 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”), che riconosce alle Società Benefit (ma, più in generale, anche a tutte le imprese che opereranno in modo trasparente e responsabile, anche senza la qualifica giuridica di Società Benefit) una possibile premialità nei bandi pubblici.

L’identificazione del beneficio comune

L’elemento identitario delle Società Benefit risiede nell’attenzione posta sull’impatto sociale di un progetto d’impresa: una Società Benefit non si limita a produrre beni o servizi ma opera per generare bene comune per il territorio, per l’ambiente, per i lavoratori, per la collettività, in funzione di una scelta libera, coerente e responsabile dei soci.
Assume quindi un ruolo determinante la definizione di beneficio comune.

Il beneficio comune è il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle Società Benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni, nonché il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

Il legislatore ha lasciato ampia libertà alla Società Benefit di scegliere la finalità di beneficio comune e le modalità concrete con cui realizzarla, chiarendo però che essa deve essere perseguita nello svolgimento dell’attività economica, non come un fatto aggiuntivo e indipendente.
Il beneficio comune generato deve essere reale e tangibile e rispondere alle esigenze concrete della realtà nella quale l’organizzazione si colloca così come agli obiettivi dell’organizzazione stessa. Per questo motivo, la definizione del beneficio comune deve tenere conto della mission dell’organizzazione, del suo modello di business e catena del valore e del ruolo che l’azienda ricopre all’interno della comunità che la circonda.

La valutazione di impatto: standard e aree

Le Società Benefit devono produrre una valutazione di impatto utilizzando uno standard di valutazione esterno che per legge deve essere:

  1. esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti degli stakeholder;
  2. sviluppato da un ente che non sia controllato dalla Società Benefit o collegato con la stessa;
  3. credibile, perché sviluppato da un ente che ha le competenze necessarie e utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard;
  4. trasparente, perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare: i criteri utilizzati, le ponderazioni, l’identità degli amministratori e l’organo di governo, il processo di modifica e aggiornamento allo standard, un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell’ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

Il legislatore lascia alla Società Benefit la libertà di individuare lo standard da utilizzare. Al riguardo, ne esistono già di internazionali che rappresentano un utile riferimento tra cui il Global Reporting Initiative, il B Impact Assessment, la ISO 26000.
La valutazione di impatto non coincide con la certificazione BCorp ma è la misura del cambiamento che l’organizzazione produce nelle persone e nell’ambiente circostante e nello specifico riguarda il cambiamento generato nelle seguenti aree: governo d’impresa, lavoratori, altri portatori di interesse, ambiente.

La valutazione di impatto è un processo in più fasi (definizione ambito di analisi, mappatura e coinvolgimento stakeholder, comprensione processo di cambiamento, misurazione, attribuzione di valore e comunicazione risultati) che guarda al cambiamento e all’innovazione sociale generati.

La relazione annuale

Gli amministratori delle Società Benefit hanno il compito di redigere una relazione annuale avente ad oggetto il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio e da pubblicare sul sito internet della società, ove esistente, che deve contenere:

  • la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
  • la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’allegato 4 annesso alla legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell’allegato 5 annesso alla legge, di cui abbiamo parlato nel precedente capitolo;
  • una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

Conclusioni

Trasformarsi in Società Benefit o costituirsi come SB richiede passi relativamente semplici dal punto di vista formale, ma in realtà implica un cambio di paradigma e di identità profondo dell’idea stessa di impresa come la intendiamo oggi.
La trasformazione porta ad un’azienda che persegue il beneficio comune nell’esercizio dell’attività economica, tutelando gli interessi dei propri stakeholder e affermandosi quindi come azienda responsabile, sostenibile e trasparente che (ri-)genera valore.
Per questo motivo gli imprenditori più sensibili al tema spesso si affidano al supporto professionale di manager con formazione ed esperienza specifiche in CSR/Sustainability, affinché li accompagnino in questa delicata quanto illuminata evoluzione societaria.

Come disse Robert Shiller, Premio Nobel Economia 2013, “le Benefit Corporation sono aziende che hanno un doppio scopo e avranno risultati migliori di tutte le altre aziende”.

Sitografia di riferimento:

www.societabenefit.net
www.assobenefit.org